Nel giudizio di separazione dei coniugi le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunciata con o senza addebito alla controparte. Nel caso in esame, posto che entrambi i coniugi hanno adeguati redditi propri, anche se la separazione è stata addebitata al marito, nulla spetta alla moglie
Cass. Civ., Sez. VI-I, ord. 11 agosto 2021 n. 22704