Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione e non rilevando, posta la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e persino di apparente accordo con il soggetto passivo.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 febbraio 2019 n. 8312