Deve escludersi che il reato di cui all’art. 572 c.p. non sussista per effetto della interruzione del rapporto di convivenza fra i coniugi, sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere “diverse” le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato.
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 21 aprile 2022, n. 15625
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