Sono da considerare persone della famiglia, anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di prestarsi reciproca assistenza e protezione, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo solido e duraturo, anche in assenza di una stabile convivenza fisica. È attribuita particolare valenza probatoria alla dichiarazione resa dalla coppia all’Anagrafe del comune di residenza del soggetto presso il quale si instaura la convivenza. In particolare, in presenza di tale dichiarazione l’onere probatorio è invertito, spettando all’imputato, che contesti la sussistenza del legame fattuale caratterizzato dalla stabilità e dalla mutua solidarietà, fornire prova contraria. L’intervallarsi di condotte improntate a registri di normalità alle vessazioni fisiche e morali non esclude la configurabilità del delitto in esame (Cassazione penale, sezione III, sentenza 17 dicembre 2018, n. 56673).