Il delitto di cui all’art. 572 c.p., è integrato da una condotta che sia qualificabile come “maltrattante” in danno di una persona “della famiglia”. Tale fattispecie costituisce un reato contro l’assistenza familiare in cui il bene giuridico protetto è individuato dai congiunti interessi dello Stato, alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, e da quello delle persone facenti, parte della famiglia, alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. Pertanto, il delitto di cui all’art. 572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, i quali permangono integri
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 giugno 2022, n. 24745
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