L’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate, mentre l’uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti.
nel caso di specie, i maltrattamenti perpetrati dalla maestra della scuola d’infanzia si sono concretati nell’instaurato clima in classe di costante timore e soggezione, conseguente ai frequenti i giudizi sprezzanti, avvilenti e umilianti , a tal punto introiettati dai minori da far sviluppare in alcuni un senso di sfiducia nelle proprie capacità, un senso di colpa eccessivo e l’ossessione di meritare la punizione.
Cass. penale, sentenza 23 agosto 2023, n. 35494
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