Il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato potendo, a tal fine rilevare non solo atti quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 agosto 2022, n. 31028
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