Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia è sufficiente che fra i soggetti, attivo e passivo, del reato si sia instaurata una relazione caratterizzata, al di là di un effettivo vincolo parentale, da un rapporto di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare atteso che il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p., al concetto di “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, anche in assenza di una stabile convivenza, purchè la relazione fra i due sia di intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche, potendo tale presupposto di fatto del reato essere rinvenuto anche in una mera relazione di carattere sentimentale, purchè la stessa, comportando la frequentazione abituale delle rispettive abitazioni sia stata tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.
Cass. Penale 28.10.2019 n. 43701