I coniugi litigano e lei si trasferisce arbitrariamente da Milano in Sicilia, con il figlio, presso la famiglia d’origine.
Si tratta di abbandono della casa coniugale, fonte d’addebito della separazione poiché la coabitazione è un dovere matrimoniale che se violato senza la prova che la crisi fosse già in essere, determina la separazione per colpa.
In altre parole, lasciare l’abitazione familiare prima della separazione è lecito solo se vi è una consistente crisi coniugale in essere: non basta addurre i litigi col consorte. Per non incorrere in una violazione dei doveri coniugali, occorre provare che l’abbandono è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Trib. Milano sentenza 12460/12).
Per il codice civile, l’allontanamento dalla casa familiare durante il matrimonio, e prima che si sia formalmente intrapresa la separazione, ha delle conseguenze giuridiche importanti: chi lascia senza giusta causa, infatti perde, finchè non torna, il diritto all’assistenza morale e materiale da parte dell’altro coniuge: nulla gli sarà dovuto, in sostanza, sotto il profilo economico.
Ecco perché, in presenza di una grave crisi coniugale, allorchè la convivenza non sia più tollerabile ma non si sia ancora proceduto con la vera separazione, è consigliabile fare un accordo scritto tra coniugi con cui, a fronte del temporaneo allontanamento dalla casa da parte di uno, l’altro presti il suo consenso. Diversamente si rischia l’addebito.