Deve essere limitata la responsabilità del genitore del minore radicalmente contrario a tutte le vaccinazioni obbligatorie e facoltative autorizzandosi l’altro genitore a procedere all’immunizzazione, d’intesa con il sanitario, senza il consenso del primo e a valutare autonomamente la necessità, dopo il compimento del dodicesimo anno di età del minore, di procedere alla somministrazione del vaccino contro il virus Sars-Cov-2, ammonendo il genitore la cui responsabilità è limitata ostacolare l’effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi e l’uso delle mascherine da parte del figlio.
Tribunale di Milano, decreto , sezione Nona del 02-09-2021