L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta della madre che, recandosi in discoteca, aveva lasciato i figli minori in macchina)
Cass. Pen., Sez. V, sent. 2 dicembre 2021 n. 44657