Il creditore ipotecario (in questo caso la Banca mutuante), in forza dell’art. 2812 c.c. – che sancisce l’inopponibilità allo stesso di alcuni diritti reali parziali (servitù, usufrutto, uso ed abitazione) trascritti dopo l’iscrizione dell’ipoteca (in questo caso l’usufrutto vitalizio sulla casa familiare costituito dal marito in favore della moglie in sede di separazione) – può procedere ad esecuzione forzata sul bene ipotecato (la casa) direttamente ed unicamente nei confronti del proprietario dello stesso (il marito), avvalendosi del vantaggio derivante dalla liquidazione unitaria dell’immobile e determinando l’estinzione dei predetti diritti parziari (in questo caso l’usufrutto vitalizio).
Trib. Bologna, sentenza 31 maggio 2024 n. 1595
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