le annotazioni a cura dell’Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, “che devono certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata; quindi, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell’interesse del titolare della posizione soggettiva”. Ne consegue che l’ufficiale di stato civile che riceve una richiesta di annotazione da altro ufficiale dello stato civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento non può effettuare una autonoma e diversa valutazione ma deve limitarsi a eseguire l’annotazione dell’atto stesso: non c’è discrezionalità sull’annotazione a margine dell’atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune.