Il reddito di cittadinanza, in quanto sprovvisto di natura alimentare ed avente carattere di misura di politica attiva dell’occupazione, può essere attinto da un ordine di pagamento diretto per tutelare i bisogni primari dei figli.
La totale inadempienza del resistente e la precarietà del reddito dallo stesso percepito giustificano il sequestro di cui all’art. 156, c. 6 c.c., sussistendo il rischio che l’obbligo di mantenimento resti inadempiuto (almeno in parte) anche in futuro.
Ordine al terzo e sequestro dei beni del coniuge possono concorrere. L’importo del sequestro va stabilito sulla base della prevedibile durata dell’assegno e tenendo conto anche delle spese straordinarie.
Tribunale di Lecce, 28 marzo 2022
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