Al proprietario dell’immobile affittato, in caso di recesso anticipato del conduttore, spettano il risarcimento del danno e i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza naturale del contratto.
Ma il proprietario deve provare sia l’inadempimento del conduttore (ad esempio, per mancato rispetto del termine di preavviso, o per mancanza di giusta causa di recesso) sia che, nonostante abbia messo l’immobile sul mercato, esso è restato libero.
Lo statuisce la Corte di Cassazione Civile, sezione terza, con la sentenza n. 530 del 14 gennaio 2014: “La semplice circostanza che l’immobile non sia stato più locato non può fondare, di per sé, il diritto al risarcimento”.
Il risarcimento, quindi, non è automatico, poiché, secondo il disposto dell’art. 1227 cod. civ., resta pur sempre onere del locatore attivarsi al fine di rendere fruttuosa la cosa, ad esempio reperendo un nuovo conduttore, anche se con un canone più basso.
Tra i danni risarcibili rientra il cd. lucro cessante, che è rappresentato “(…) dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare”.