Spetta al conduttore provare che i danni riscontrati nell’immobile al termine della locazione e quindi al momento della riconsegna della casa al proprietario non sono a lui imputabili, cioè non dipendono dal suo comportamento.
E se il conduttore non è in grado di dimostrarlo, ne risponde.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 2619 del 2014: in pratica, salvo i danni che derivano dal normale deterioramento, per tutti gli altri l’inquilino ha l’onere di dimostrare che si tratta di difetti/lesioni già presenti all’inizio del contratto, quando l’immobile era stato consegnato; altrimenti ne risponde. Egli deve infatti restituire la cosa nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto o, comunque, in buono stato, dovendo altrimenti provare la propria assenza di colpa.