L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata, e quindi sussidiaria, rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; il diritto agli alimenti ex art.433 c.c. sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo
Cass. civ. n. 10419/2018