Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore (nel caso di specie, marito e moglie avevano riprovato a convivere per un breve periodo) non interrompe l’abitualità del reato nè inficia la continuità delle condotte se sussiste l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in un stato di prostrazione psicologica tale da far temere per la propria incolumità e da far cambiare le proprie abitudini di vita
Cass. penale sent. 6555 del 18/2/2025