Il termine alienazione genitoriale non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime. In caso di azione infondata posta in essere dal genitore che abbia attuato comportamenti alienanti, si impone una pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., registrandosi un grave abuso dello strumento processuale
Lo ha statuito il Tribunale di Milano sez. IX decreto 9-11 marzo 2017