L’iscrizione a siti di incontri on line dà comunque fondamento a sospetti di volontà fedifraghe anche se non ancora realizzate, quindi legittima l’addebito della separazione.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza del 16 aprile 2018 n. 9384
La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione. Per questo un uomo che aveva chiesto la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie, sostenendo un non meglio precisato tradimento della donna nei suoi confronti, ha subito invece il mantenimento dell’obbligo e l’addebito della separazione, essendo venuta in evidenza la sua iscrizione ad un sito di incontri on line.