L’indennità di frequenza” ovverosia la provvidenza destinata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità ed erogata sino al compimento della maggiore età non deve essere confusa con le spese straordinarie.
Ogni diverso patto tra genitori non ha rilevanza perchè viola diritti indisponibili dei figli.
Il giudice può adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al superiore interesse del minore finanche nel silenzio o in contrasto con le richieste avanzate dai genitori.
Le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l’età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l’aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali.
Corte App. Bari ord. 25 gennaio 2024
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