L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l’affidamento esclusivo in favore dell’altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell’atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali.
Cassazione civile, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15815