Cosa succede se un coniuge se ne va improvvisamente da casa ? Può scattare l’addebito della separazione per cd.abbandono del tetto coniugale.
Durante il matrimonio vige ingatti, tra marito e moglie, anche il dovere di coabitazione. Quindi, se uno dei due, improvvisamente e senza averlo prima concordato con l’altro, se ne va, rischio che gli venga addebitata la “colpa” della separazione. E ricordiamolo: conseguenza dell’addebito è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.
Che fare quindi ? L’abbandono della casa è lecito solo dopo che sia stato depositato ricorso per separazione. Ma se proprio un coniuge ritiene di dovere andarsene prima, occorre che annunci la propria intenzione all’altro, giustificando i motivi (ad esempio, una intervenuta intollerabilità della convivenza) per iscritto, anche eventualmente tramite il proprio Legale. Ancor meglio è che l’uscita di casa venga concordata, sempre per iscritto, col coniuge.
Su tali presupposti, il Tribunale di Trento (Trib. Trento sent. n. 651/2014) ha affermato, con una recente sentenza, che l’abbandono improvviso della casa familiare, senza che sia stato previamente concordato con l’altro coniuge, viola un obbligo matrimoniale ed è, pertanto, causa sufficiente di addebito in caso di successiva separazione. Salvo che ci sia un preventivo accordo col coniuge, possibilmente per iscritto, dimostrando che causa dell’allontanamento è stata una situazione che ha portato all’intollerabilità della convivenza (ad esempio una relazione extraconiugale dell’altro).