L’importo dell’assegno divorzile deve essere tenuto in considerazione per determinare la quota di pensione di reversibilità da attribuire all’ex coniuge divorziato. La quota spettante all’ex coniuge non deve necessariamente corrispondere all’assegno divorzile, né l’importo dell’assegno rappresenta «un tetto massimo non superabile». Tuttavia, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l’entità dell’assegno divorzile», per perseguire la finalità solidaristica correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto.
Cass. civle ord. 5839 del 5/3/2025