il licenziamento del genitore obbligato a versare il mantenimento per i figli risulta una circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell’assegno di mantenimento, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti. Il che può comportare una riduzione dell’importo del mantenimento.
“qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti”
Cass. civile ord. 15101/2023