L’assegno divorzile, anche se rivesta una mera funzione assistenziale, va quantificato in proporzione alle sostanze e ai redditi dell’obbligato.
La quantificazione dell’assegno alimentare e dell’assegno divorzile con funzione assistenziale (ossia ove l’assegno sia destinato a supplire le carenze di strumenti differenti che garantiscono all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, e cioè in ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’istante, derivante da una situazione incolpevole) può risultare notevolmente differente nel quantum nel caso di patrimoni ingenti.
Nella specie l’ex moglie milionaria è stata condannata a pagare all’ex marito, 68enne e da sempre disoccupato, un assegno di 3500 euro in funzione assistenziale.
Cass. civile ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3952