Lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.
L’onere della prova compete al coniuge richiedente, non ritenendosi sufficiente il richiamo generico al contributo indiretto fornito dalla moglie nella conduzione familiare attraverso un risparmio di spesa, mancando il concreto accertamento dell’incidenza causale dell’apporto del coniuge richiedente al menage familiare sul sacrificio di aspettative lavorative.
Cass., Sez. I, Ord. 28 marzo 2023, n. 8703
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