In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che ha confermato il diritto al mantenimento sulla base di rilievi del tutto astratti, giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona, mentre ha omesso di porre la propria attenzione sugli elementi rilevanti, come l’essere o no la coniuge in grado di procurarsi redditi adeguati, l’esistenza o no di proposte di lavoro, l’eventuale rifiuto immotivato di accettarle o comunque, l’attivazione concreta alla ricerca di un’occupazione.
Cass. civile ordinanza 5932, sezione Sesta – 1 del 04-03-2021