Va revocato il contributo di mantenimento al coniuge che, prima ancora che sia terminata la causa di separazione dall’altro, ha creato una nuova famiglia di fatto con un nuovo partner pur senza instaurare una stabile convivenza con quest’ultimo, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto. La nuova relazione, anche senza convivenza, rescinde ogni collegamento con il modello di vita legato al coniugio e quindi esclude l’obbligo di solidarietà dell’altro coniuge. Secondo il Tribunale, il dovere di coabitazione ben può essere derogato per accordo tra i coniugi e quindi analoga facoltà vale per le coppie non coniugate.
Lo afferma il Tribunale di Como ord. del 12.04.2018.