In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comproprietari in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro-quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell”art. 1110 c.c.. Detta norma si applica, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie affinché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.
Nel caso di inattività degli altri comproprietari, le spese per la conservazione possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa e di esse può essere chiesto il rimborso.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2195/2016.
Nel caso di specie il giudice ha condannato il coniuge separato a corrispondere all’ex moglie, assegnataria dell’immobile, sia le spese condominiali straordinarie sia quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c. che prevede l’obbligo della partecipazione pro-quota alle spese relative alle parti comuni.