Resta obbligato a versare l’assegno per i figli il marito, anche se la moglie si è trasferita con la prole in un altra città.
Lo dichiara la Corte di Cassazione Penale con la sentenza 19519/14, affermando che lo stato di bisogno di un figlio minore avente diritto al mantenimento «non è vanificato o eliso dal fatto che all’erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l’altro genitore, persistendo l’obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento».
Il trasferimento del nucleo familiare in un’altra città, lontana dalla residenza dell’obbligato, «se rende di certo più gravoso, non neutralizza tuttavia in radice le possibilità di fornire comunque la necessaria assistenza ai figli minori così da non giustificare il non contrastato assoluto disinteresse mostrato nei confronti dei suddetti quanto agli aspetti legati alla crescita, educazione, salute, condizione economica di loro immediata pertinenza».