In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre la relativa azione giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitino dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e riconducibili alle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Alla luce del suddetto principio, l’ex può aver diritto alla restituzione della somma mutuata alla convivente more uxorio per l’acquisto di un veicolo alla stessa intestato.
Corte d’Appello di Milano, sent. 12 febbraio 2025
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