L’ex coniuge ha diritto al risarcimento del danno alla reputazione solo quando il tradimento si è consumato in modo plateale. Non solo: nel ricorso introduttivo del giudizio deve subito indicare il pregiudizio sofferto, se all’immagine o alla salute.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 755 del 19 gennaio 2015.
Nel caso di specie il marito era caduto in depressione dopo che la moglie lo aveva tradito e si era voluta separare. Ritiene tuttavia la Corte che solo il tradimento plateale e praticato pubblicamente possa essere fonte di risarcimento dei danni per la lesione di diritti fondamentali quali la dignità personale.