In tema di richiesta di revoca dell’assegno divorzile, deve rilevarsi come il significativo mutamento in positivo della situazione economica della beneficiaria che, nel caso di specie, successivamente alla pronuncia di divorzio, aveva ricevuto la cospicua eredità paterna e aveva anche avuto accesso a emolumenti pensionistici in precedenza assenti, comporti il venir meno del presupposto della mancanza di indipendenza economica; in caso di miglioramento della situazione economica, infatti, il riconoscimento dell’assegno divorzile si tradurrebbe in un mero surplus reddituale non dovuto e, dunque, per evitare tale conseguenza va accolta la domanda di revoca dell’assegno.
Tribunale di Spoleto 14 marzo 2018 n. 2846