Può essere revocato l’assegno divorzile in caso di eredità: dalla valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi l’oggettivo incremento patrimoniale ottenuto dalla beneficiaria dell’assegno grazie al lascito ereditario non può essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche dell’interessata e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio patrimonio immobiliare, venendone altrimenti inciso il presupposto giustificativo dell’assegno divorzile e cioè la mancanza di mezzi adeguati ovvero l’impossibilità per ragioni di carattere oggettivo di procurarseli, non potendo a quest’ultimo fine ritenersi assorbente di ogni altra considerazione e, quindi, decisiva |a precaria condizione di salute della beneficiaria, a prescindere da qualunque sopravvenuta modifica delle condizioni economiche della stessa.
Cass. civile ordinanza 354 del 10-01-2023