L’assegno divorzile ha funzione non solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Pertanto, per la sua determinazione e quantificazione il giudice non utilizzerà né il parametro del pregresso tenore di vita familiare, né quello dell’autosufficienza economica, bensì dovrà tener conto di eventuali rinunce di aspettative professionali del coniuge richiedente e del contributo che questi ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, al fine di garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a tale contribuzione. Ne consegue che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile non rileva il compendio ereditato dall’altro coniuge, in difetto della prova del contributo fornito dal richiedente alla formazione del predetto patrimonio
Trib. Prato ord. 16 gennaio 2019