La contitolarità del conto corrente comporta un’inversione dell’onere della prova che può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti da parte di chi sostiene una diversa titolarità delle somme. L’erede legittima cointestataria del conto corrente unicamente alimentato dal de cuius non può essere obbligata a restituire alla massa ereditaria tutti gli importi prelevati qualora emerga da elementi presuntivi che tali somme siano state utilizzate sia per esigenze di cura dei genitori, sia per il proprio sostentamento, garantito dal principio di solidarietà familiare in quanto non autosufficiente.
Cass. civile sent. 4142 del 18/2/2025