Se il legittimario, dopo aver dichiarato di accettare con beneficio di inventario, non compie il predetto beneficio nei termini di legge, l’azione di riduzione, nei casi previsti dall’art. 564 c.c., non può essere esercitata. In tal caso, non si verifica una decadenza dal beneficio, mancando la fattispecie da cui deriva l’applicazione di esso. L’omessa redazione dell’inventario, infatti, comporta il mancato acquisto del beneficio e la decadenza dal medesimo, con la conseguenza che all’erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l’esperimento dell’azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall’art. 564, primo comma, ultima parte c.c., vale a dire l’accettazione con beneficio d’inventario.
Tribunale di Verona, Sent. 17 gennaio 2025, n. 82
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