Una forte contrazione economica non è idonea a inficiare le condizioni economiche delle parti alla luce del rilevante patrimonio immobiliare documentato dalla Guardia di Finanza.
L’intera situazione economica e la presenza di indizi pregnanti provano l’elevato tenore di vita.
Il vizio di motivazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.
Cass. civile ord. n. 9779 dell’11 aprile 2024
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