Il genitore già collocatario del figlio divenuto maggiorenne conserva la legittimazione a percepire dall’altro genitore il mantenimento per il figlio, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell’assegno da parte di quest’ultimo, essendo la pretesa del collocatario basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli articolo 147 e 148 c.c..
Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne.
Il versamento dell’assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c..
Tribunale di Firenze, sezione III, sentenza 5 aprile 2022, n. 978