L’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata esclusivamente al giudice il quale può avvalersi nell’attività interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. relative ai contratti. Deve valorizzarsi il fondamento personalistico del diritto di abitazione che in particolare, quanto al convivente superstite, soddisfa non già la necessità dell’alloggio in sé, ma la conservazione di una permanenza abitativa legata a fattori affettivi, di convivenza e di comunanza di vita con il de cuius – ed a far prevalere la ragione solidaristico-affettiva o comunque almeno la presenza di rapporti consuetudinari con l’abitazione condivisa, in vita, con il defunto su altri diritti patrimoniali compressi, dovendosi inoltre ricomprende nella famiglia anche le persone che convivono con l’habitator per prestargli i loro servizi
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15882 del 13 giugno 2019