La limitazione al regime di visita del padre, nel caso di specie due volte al mese e sotto la supervisione dei servizi sociali, non può essere disposta dal Giudice sulla base delle sole dichiarazioni della ex e di una consulenza tecnica generica e non indicativa delle ragioni della restrizione.
Ed inoltre, l’assegno di divorzio può essere ridotto se ciò occorre per garantire le esigenze di mantenimento del figlio nato dalla nuova unione dell’ex marito.
E’ quanto afferma, con un nuovo orientamento, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 14521 del 10 luglio 2015, così accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva la riduzione dell’assegno di divorzio e il ripristino delle visite senza il controllo degli assistenti sociali.
Ora la Corte d’Appello dovrà rivalutare interamente il caso alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione.