In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute (ad es. cessione del quinto e prestiti) ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro
Infatti un conto è se la cessione del credito avviene per far fronte a indispensabili spese mediche o sanitarie altro conto è se tale cessione avviene per effettuare spese superflue.
Cass. Civ. sez. I, 3 marzo 2023, n. 6515