Il Tribunale di Como ha stabilito, in conformità della prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Civ., sez. III, 31.05.05, n. 11606; Cass.Civ., Sez.III, 2.02.2006, n.2275 e Cass.Civ., Sez.III, 21.01.2010, n. 997) che le spese legali necessarie e giustificate sostenute dall’assicurato nella fase stragiudiziale per ottenere la liquidazione del sinistro devono essere risarcite.
Il danneggiato ha quindi, il pieno diritto di farsi assistere da un legale, anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, di conseguenza, l’integrale rimborso del relativo compenso dall’assicuratore
Nel caso di specie, l’attività del professionista era stata decisiva per l’ottenimento dell’integrale indennizzo nella fase ante causam di sei sinistri coperti da una Polizza globale fabbricati e il giudizio era stato instaurato dal Condominio assicurato esclusivamente per ottenere la refusione delle spese legali