Le spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, sono da qualificarsi come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza. Pertanto, la mancanza di un preventivo accordo con l’altro genitore o il dissenso da quest’ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale è tuttavia richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all’interesse della prole e dell’adeguatezza della stessa allo standard socio-economico della vita familiare.
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 dicembre 2023, n. 33939
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