Le attribuzioni patrimoniali direttamente e indirettamente sostenute per l’acquisto di un immobile adibito a casa familiare (nel caso di specie ovvero, il pagamento della quota di ingresso nella società cooperativa e l’accollo per intero del relativo mutuo), concorrendo a realizzare un progetto di vita in comune, devono considerarsi irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. A nulla rileva il venir meno, in un secondo momento, di tale finalità, essendo l’attribuzione giustificata – nel momento in cui viene posta in essere – dall’adempimento dei bisogni comuni ed essendo, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare.
Sono infatti “irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa
Trib. Catania sentenza 24 febbraio 2025
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