L’azione di ingiustificato arricchimento (per chiedere la restituzione del denaro dato) non si può esercitare se le prestazioni rese tra gli ex coniugi debbano considerarsi adempimento dei doveri di reciproca assistenza spirituale e materiale, integrando i presupposti della irripetibilità di cui all’articolo 2034 c.c.
Ai sensi degli artt.143 e 316 bis co. 1 c.c. (dovere di contribuzione e ), durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in rapporto proporzionale alle proprie sostanze, a prescinde dalla operatività o meno del regime della comunione legale. (nel caso di specie assente). L’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un coniuge nei confronti dell’altro tuttavia è configurabile allorquando le prestazioni a vantaggio dell’uno esulino dai doveri di contribuzione, travalicando i limiti di proporzionalità delle rispettive sostanze. In questa evenienza si verifica infatti una mera operazione economico patrimoniale comportante effettivamente un ingiustificato arricchimento di un coniuge con ingiustificata diminuzione patrimoniale dell’altro.
Nel caso in esame, essendo stato impiegato il denaro per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione utilizzata quale casa coniugale, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la ripetizione.
Trib. Reggio Emilia, sentenza 15 maggio 2023 n. 560
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