Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 depositata oggi, 11 luglio 2018, si sono pronunciate in merito alla questione controversa relativa all’individuazione dei criteri in base ai quali attribuire il diritto all’assegno divorzile.
La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell’attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto.
Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio
da www.ilfamiliarista.it