le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, anche sotto forma di continuate offese ed espressioni oltraggiose e denigratorie della persona, rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole considerate, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema e significativa gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
ex multis, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 10.12.2018, n. 31901; Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 19.02.2018, n. 3925; Cass. civ. n. 7388/2017,