Non sono ripetibili le somme pagate in costanza di matrimonio da parte di uno solo dei coniugi, fatta salva l’esistenza di un differente accordo tra le parti che avrebbe dovuto essere adeguatamente provato.
Diverso è invece il caso delle somme eventualmente versate a titolo di mutuo da uno solo dei coniugi nel periodo successivo alla separazione. Tali importi sono ripetibili per l’evidente impossibilità in questo caso di presumere una dazione «effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza».
Trib. Modena, sentenza 30 maggio 2023 n. 891